Obbligo formazione sicurezza per studenti e studentesse

In base all’articolo 8 del Regolamento Sicurezza d’ateneo (che recepisce quanto indicato dal DM 369/98) “gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio o quando, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischio individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” sono considerati “lavoratori” dell’Ateneo al pari del personale accademico, del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori.

L’obbligo di formazione sulla sicurezza riguarda in particolare:

  • gli studenti e le studentesse dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, dottorato e dei programmi di mobilità ‘incoming’ (Erasmus+, Accordi Bilaterali, Doppia Laurea, ecc.) che frequentano i laboratori con esposizione a specifici rischi, compresi i laboratori di informatica
  • gli studenti e le studentesse con contratto “150 ore” o di tutorato che svolgono attività di collaborazione a tempo parziale nelle strutture di UniTrento (non per altri datori di Lavoro, ad esempio l’Opera Universitaria).

L’Università di Trento ha predisposto un piano di formazione sulla sicurezza per tutti gli studenti e le studentesse che prevede 3 livelli:

  • Formazione Generale 
  • Formazione Specifica - Rischio Basso 
  • Formazione Specifica - Rischio Medio